COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
art. 11 - Assunzione
L'assunzione del lavoratore viene effettuata con atto scritto in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia di rapporto di diritto privato, e in particolare, a quanto espressamente previsto dal DLgs 26 maggio 1997, n 152.
L'assunzione del lavoratore, a norma del DLgs n. 196/2003, richiede il consenso espresso dallo stesso al trattamento dei suoi dati personali da parte dell'Amministrazione per quanto attiene agli adempimenti derivanti dal rapporto di lavoro.
Si intende per personale tecnico esecutivo (di cui al comma 3 del art. 3 della Legge 12/3/99, n 68) il personale appartenente alle seguenti qualifiche: addetto alle pulizie, operaio qualificato, commesso, ausiliario, aiuto cuoco, ausiliario specializzato, operaio manutentore poeraio impiantista, cuoco.
Per gli IRCCS si fanno salve le norme regolamentari, ove esistano.
PER ASSUNZIONI PERSSO GLI OSPEDALI CLASSIFICATI DI CUI ALL'ART. 41 E I PRESIDI SI CUI ALL'ART 43 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N 833, DOVARANNO COMUNQUE ESSERE SALVAGUARDATE LE NORME CHE REGOLANO L'EQUIPARAZIONE DEI TITOLI E DEI SERVIZI.
Nell'ambito delle assunzioni per concorso, le Amministrazioni prevederanno, limitatamente alle figure non apicali, una riserva per personale interno per posti messi a concorso nella misura del 35%, fatte salve diverse disposizioni regolamentari.